Permessi matrimonio docenti, 15 giorni consecutivi per quello civile o religioso: il congedo può essere goduto una volta

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Le modalità e i criteri di fruizione dei permessi per matrimonio non cambiano tra personale docente di ruolo e supplente. I permessi per matrimonio sono interamente retribuiti anche ai supplenti e di conseguenza utili ad ogni effetto.

Una lettrice chiede:

Salve, vi scrivo per chiedere un’informazione. Sono stata chiamata da poco per una supplenza A012 fino al 10 giugno. Ad aprile 2023 mi sposo prima in comune poi due settimane dopo in chiesa. I permessi spettano ai supplenti? Quanti giorni possiamo avere e a chi dobbiamo richiederli? In attesa di risposta, vi saluto cordialmente

I giorni sono 15 e sono consecutivi, con decorrenza indicata dal dipendente.

Sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico.

La supplente presenta richiesta di permesso redatta per iscritto, in carta semplice, indirizzata al proprio dirigente scolastico contenente la ragione per cui è richiesto il permesso e il/I giorno/i in cui sarà fruito. Successivamente presenta, a giustificazione dell’assenza, il certificato del matrimonio rilasciato dall’ufficiale di stato o comprova l’avvenuto matrimonio con autocertificazione.

Nel caso in cui un lavoratore celebri sia il matrimonio civile e successivamente quello religioso, i 15 giorni di permesso possono essere fruiti, alternativamente. E’ il caso della lettrice, che quindi deve scegliere in quale delle due occasioni fruire del permesso. In caso di sdoppiamento temporale tra celebrazione religiosa e civile, non vi è duplicazione del congedo, che, invece, può essere goduto una sola volta.

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, 2022-10-30 16:45:00, Le modalità e i criteri di fruizione dei permessi per matrimonio non cambiano tra personale docente di ruolo e supplente. I permessi per matrimonio sono interamente retribuiti anche ai supplenti e di conseguenza utili ad ogni effetto.
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