Docente erroneamente estromessa da lista invalidi va risarcita dal ministero per gli stipendi non percepiti

La sentenza della cassazione. escluso invece il pagamento dei contributi previdenziali

L’erroneo accertamento della Commissione medica che ha condotto il Provveditorato a depennare una candidata dal beneficio della riserva per gli invalidi civili, dalla stessa fatto valere al momento della iscrizione nella graduatoria degli aspiranti alle supplenze della scuola, comporta il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale pari alle retribuzione perse, con esclusione dei soli contributi previdenziali. Sono queste le indicazioni della Cassazione (Sentenza n.25225/2020) che ha confermato il risarcimento del danno stabilito dalla Corte di appello, con la sola esclusione del versamento dei contributi previdenziali in assenza di prestazione lavorativa.

Un candidata inserita nella riserva degli invalidi civili … Continua a leggere

La Cassazione dice no al licenziamento automatico del docente senza aver portato a termine il procedimento disciplinare

Erano state rese false attestazioni non essenziali per costituire il rapporto di lavoro

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia (art. 360 n. 3 c.p.c.) la violazione ed errata applicazione dell’art. 75 d.p.r. 445/2000, sostenendo che non sarebbe sufficiente una dichiarazione “oggettivamente” mendace, per l’applicazione della decadenza, ma dovrebbe verificarsi se il beneficio non sarebbe stato conseguito senza la predetta dichiarazione. Con il secondo motivo egli censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c,p.c., per omessa valutazione di alcuni fatti di cui assume la decisività, consistenti nella risalenza nel tempo delle condanne non dichiarate, nell’intervenuta estinzione dei reati e nelle risultanze negative, a … Continua a leggere

Troppi i contratti reiterati: L’assunzione del Prof. si intende stabile

Il TAR di Brescia ha condannato ad ottemperare l’Ufficio Scolastico della Lombardia

DI GIUSEPPE MANTICA

L’Ufficio Scolastico della Lombardia non aveva pagato le mensilità per interruzione del rapporto di lavoro ad un supplente: questo è l’ultimo sviluppo davanti alla magistratura amministrativa (sentenza n. 810/2018) di una vicenda già passata al vaglio del Giudice ordinario civile del Lavoro.

Un docente era stato assunto con una serie di rapporti di lavoro a tempo determinato, che tuttavia coprivano l’intero periodo delle lezioni, per molti anni da diversi istituti tecnici in più regioni del territorio nazionale. Tanto accadeva dall’anno 2003 e fino al settembre 2012, momento di assunzione a titolo definitivo. Il professore, lamentando … Continua a leggere