Dovrà presentare una memoria e, se necessario, fare ricorso
di lettera firmata
Sono una docente con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto. Tempo fa mi sono recata dal mio medico curante perché accusavo sintomi riconducibili al Covid -19 e mi è stato rilasciato un certificato di malattia con prognosi di 7 giorni. Contestualmente il medico ha avvertito la Asl affinché venissi sottoposta a tampone. L’esame, però, è avvenuto 2 giorni dopo la scadenza della prognosi fissata dal certificato medico e la notifica dell’esito (negativo) dopo altri 5 giorni. Ho chiesto lumi alla Asl e mi è stato detto che non potevo andare a scuola. Ho chiesto a scuola e mi è stato detto che avrei dovuto farmi fare un certificato di quarantena dal mio medico. Il mio medico, richiesto del certificato, ha rifiutato di rilasciarmelo. Il dirigente scolastico, quindi, ha trasmesso gli atti all’ufficio scolastico ed è stato aperto nei miei confronti un procedimento disciplinare per assenza ingiustificata. Come posso fare per difendermi?
lettera firmata
Il comportamento assunto dall’interessata è corretto in quanto informato ai principi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile. L’astensione dal lavoro, infatti, non è imputabile a negligenza, ma alla necessità di evitare il rischio della diffusione del contagio nelle more dell’esito del tampone. Un comportamento difforme, peraltro, avrebbe potuto ingenerare in capo alla docente la responsabilità penale di cui agli articoli 438 e 452 del codice penale. Ai fini dell’esimente della responsabilità disciplinare, peraltro, sembrerebbero assumere rilievo anche i comportamenti omissivi assunti, rispettivamente, dal medico curante e dal dirigente scolastico preposto all’istituzione scolastica di servizio. Il rifiuto di rilasciare il certificato di quarantena da parte del medico, infatti, sembrerebbe illegittimo perlomeno perché avrebbe potuto indurre la docente a riprendere servizio, in ciò determinando la diffusione del contagio qualora il tampone avesse avuto esito positivo. Quanto al comportamento omissivo del dirigente scolastico, esso assume rilievo, in primo luogo, in riferimento alla violazione delle disposizioni contenute nel dlgs 81/2008. Il dirigente scolastico, infatti, preso atto dell’inesistenza del certificato di quarantena, avrebbe dovuto disporre, in via sussidiaria o sostitutiva, un accertamento sanitario nei confronti della docente da parte del medico competente e, contestualmente, nelle more di tale accertamento, avrebbe dovuto disporre la sospensione cautelare dal servizio della docente medesima ai sensi delle disposizioni contenute nell’articolo 6, comma 1, lettera b) e commi 2, 4, 5, 6, 7 del decreto del presidente della repubblica 171/2011. Ai fini della memoria difensiva da presentare all’udienza disciplinare è opportuno, dunque, che l’interessata faccia valere le giustificazioni giuridiche di cui sopra avendo cura di redigere anche una narrazione dei fatti dalla quale si evinca puntualmente la sequenza degli avvenimenti. La memoria dovrà concludersi con la richiesta dell’archiviazione del procedimento. Qualora il giudizio disciplinare non dovesse concludersi con l’archiviazione, l’interessata potrà comunque impugnare il provvedimento davanti al giudice del lavoro della circoscrizione all’interno della quale è ubicata la sede scolastica di attuale servizio.
Antimo Di Geronimo
Controllo titoli Gps solo d’ufficio
Ho appena accettato una proposta di supplenza temporanea essendo stata individuata quale avente titolo tramite lo scorrimento della graduatoria provinciale per le supplenze (Gps). La dirigente scolastica mi ha inviato una lettera intimandomi di consegnare i certificati di servizio per controllare la veridicità di quanto ho dichiarato nella domanda Gps. Ho fatto presente che non dispongo dei certificati e mi è stato detto che, se non li presenterò, non sarò assunta e continueranno a scorrere la graduatoria per individuare un altro supplente. E corretto il comportamento della dirigente? Quali i riferimenti normativi?
Il comportamento assunto dalla dirigente non risulta conforme alle disposizioni vigenti. Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della repubblica 445/2000. L’istituzione scolastica, peraltro, è tenuta ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.
Antimo Di Geronimo
Aspettativa e corso di formazione neoimmessi
Sono un docente neoimmesso in ruolo e sto fruendo di un’aspettativa per motivi di famiglia. Vorrei sapere se posso comunque frequentare il corso di formazione necessario per la conferma in ruolo.
La Suprema corte è costante nel ritenere che «l’aspettativa non fa cessare il rapporto di lavoro» e che la preclusione della possibilità di frequentare corsi di formazione o altri corsi di studio valga solo se collegata alla disciplina delle incompatibilità (si veda, tra le tante, l’ordinanza 6637/2020). Considerato che la frequenza del corso di formazione non solo non risulta in conflitto di interessi rispetto all’amministrazione, ma risponde all’interesse dell’amministrazione procedente di giovarsi di docenti adeguatamente formati, è ragionevole ritenere che la frequenza non sia incompatibile con l’aspettativa.
Antimo Di Geronimo