PON: nessun compenso è previsto per il docente che ne predispone la progettazione

PON: nessun compenso è previsto per il docente che ne predispone la progettazione

Spread the love

Lo ha sancito una sentenza della Cassazione

L’attività di predisposizione dei progetti PON da parte di un docente incaricato, non prevede, in base alla mormativa vigente, alcun compenso. E’ questo in sintesi che la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro,  ha deciso con la Sentenza n. 29370 del 14/11/2018.

I Fatti di causa

La Corte d’Appello di Napoli aveva accolto l’appello principale proposto dal MIUR nei confronti del Docente avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Torre Annunziata, e aveva rigettato la domanda proposta dal lavoratore con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado; assorbito l’appello incidentale subordinato del lavoratore.
2. Il Docente aveva adito il Tribunale premettendo:
di essere docente di ruolo di religione e che in data 13 aprile 2005 il collegio dei docenti aveva approvato il progetto “Il suono dei bit replay”, al quale egli aveva partecipato come docente esperto di
progettazione;
che successivamente il progetto era stato autorizzato ed egli si era candidato per la nomina a tutor, al primo posto nella graduatoria;
che, ciononostante, non gli era stato affidato il predetto incarico;
che egli inoltre era stato nominato dal collegio dei docenti quale coordinatore del progetto “Essere insieme”, tuttavia non aveva ricevuto il relativo incarico.
Tanto premesso, deduceva l’illegittimità delle condotte dell’Amministrazione e chiedeva che la stessa fosse condannata al pagamento della somma di euro 13.785,91, di cui euro 4.785,91, per l’attività di progettazione ed euro 9.000,00, a titolo risarcitorio quale retribuzione spettante per la mancata nomina a tutor, nonché per danni alla professionalità e all’immagine.
3. Il Tribunale, previa declaratoria della propria giurisdizione, aveva accolto in parte la domanda condannando il MIUR al pagamento della somma di euro 9.285,91, oltre interessi legali e spese di lite.
Il Tribunale alla luce dell’istruttoria svolta, affermava che la scelta del dirigente scolastico di non accordare al lavoratore l’incarico di tutor e di coordinatore non trovava giustificazione e valida spiegazione; riconosceva al Docente ricorrente il compenso per l’attività di progettazione svolta a monte, prima cioè dell’approvazione dei progetti da parte dell’autorità di gestione del PON, e il
risarcimento del danno, professionale e all’immagine, per il mancato conferimento degli incarichi (euro 4.500,00 della complessiva somma globale di euro 9285,91).
4. La Corte d’Appello ha accolto l’impugnazione del MIUR con la quale veniva prospettato sia che le Linee guida, che disciplinavano la materia, non prevedevano alcun compenso per l’attività di predisposizione dei progetti da sottoporre all’autorizzazione ministeriale, sia che il danno professionale e all’immagine riconosciuto dal Tribunale non era stato provato.

Motivi della decisione

I Giudici nel rilevare  che la Corte d’Appello aveva riformato la sentenza di primo grado, quanto al danno professionale e all’immagine, perché con il ricorso introduttivo non vi era stata alcuna allegazione e prova, atteso che la prova del danno professionale e all’immagine non è in re ipsa e, qualora lo stesso sia provato per presunzione, presuppone, comunque, l’allegazione, che nella specie era mancata.
Il giudice di appello affermava che il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico e esistenziale non ricorre automaticamente e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio.
La Corte d’Appello, nella specie, ove il lavoratore lamentava, oltre al mancato riconoscimento dell’attività di progettazione, la mancata attribuzione di incarichi, e il Tribunale riconosceva il danno professionale e all’immagine, correttamente aveva richiamato  la giurisprudenza in tema di risarcimento per demansionamento (Sezioni Unite 24 marzo 2006 n. 6572; conformi Cass. n. 19785 del 2010, n. 17163 del 2016) venendo comunque in rilievo un’inadempinnento datoriale (categoria in cui si inscrive anche il demansionamento, cfr. Cass., N. 4972 del 2018) in relazione alla qualificazione professionale del lavoratore.
Come affermato dalla suddetta giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, Sostengono i Giudici di Cassazione,  non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio – dall’esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 cod. civ. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale.
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha affermato che in tema di responsabilità civile, il danno all’immagine (così come quello alla reputazione), in quanto costituente “danno conseguenza”, non può ritenersi sussistente “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Cass., n. 7594 del 2018), 7 Corte di Cassazione – copia non ufficiale R.G. n. 28123 del 2013
La Corte d’Appello aveva  quindi rilevato che la sentenza di primo grado, nonostante l’omessa allegazione nel ricorso introduttivo di circostanze concrete da cui desumere che la mancata nomina a tutor aveva deteriorato la specifica professionalità del lavoratore, nonché gli aveva procurato danni all’immagine, aveva ritenuto sussistere in via presuntiva il preteso danno. Ha osservato, quindi, la
Corte d’Appello che anche le presunzioni del danno necessitano di allegazioni concrete sull’avvenuto impoverimento professionale e sulle aspettative di miglioramento della professionalità, oltre che sulla incidenza del fatto segnalato nei rapporti di relazione.

La Sentenza

Secondo i giudici di Cassazione, non poteva essere riconosciuto al docente ricorrente un compenso, mancando una clausola specifica  relativa alla liquidazione di compensi per l’attività di preparazione dei progetti. Il docente non è riuscito a circostanziare meglio il danno subito a seguito dall’affidamento della realizzazione del progetto ad altri suoi colleghi per poter richiedere il risarcimento.

Hanno però riconosciuto un inadempimento da parte del dirigente scolastico in relazione alla qualificazione professionale del lavoratore, la mancata predisposizione di una specifica postilla in merito ai compensi per le attività preliminari dei progetti PON, nonchè la mancanza di prove per il danno professionale e d’immagine subito dal Docente ricorrente.

Fonte dell’articolo: Italgiure.giustizia.it



Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.