La maturità senza alternanza

La maturità senza alternanza

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Esame di maturità consentito anche se non è stato svolto l’intero monte ore minimo di alternanza previsto dalla legge 107

Claudio Tucci

Le 400 ore minime di formazione “on the job” negli istituti tecnici e professionali, almeno 200 ore nei licei, sono un obbligo per le scuole, ma, almeno per quest’anno, non per gli studenti. Con la conseguenza, quindi, che a giugno i ragazzi delle classi quinte potranno sedersi tranquillamente all’esame di maturità anche se non hanno svolto l’«intero monte ore minimo di alternanza previsto dalla legge 107» (ormai entrata in vigore a regime in tutte le ultime tre classi degli istituti superiori).

La “precisazione” su uno dei cardini della «Buona Scuola» è contenuta in una nota del ministero dell’Istruzione inviata a tutti gli Uffici scolastici regionali e alle scuole in vista degli scrutini di giugno, che comunque conferma la linea “rigorosa” per la prossima maturità, nel 2018/2019: per quell’epoca – è scritto nella nota – l’alternanza peserà come «requisito d’ammissione all’esame di Stato», e bisognerà pertanto svolgerla da parte di tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori (anche qui però dovrebbe esserci la possibilità di applicare il limite minimo del 75% delle ore già previsto per l’orario complessivo annuale delle lezioni, che consentono allo studente di superare l’anno).

La “deroga”, almeno quest’anno, al tetto orario di alternanza previsto dalla legge 107 è spiegata da fonti ministeriali, a titolo di esempio, con la necessità di non sbarrare la strada alla maturità agli «studenti ripetenti l’ultimo anno» (che non hanno quindi potuto fare formazione “on the job” nel biennio precedente). Dal prossimo anno, per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 62 del 2017 sui nuovi esami di Stato – attuativo della legge 107 -, l’alternanza diventa vero e proprio requisito di ammissione alla maturità, e le scuole dovranno pertanto attrezzarsi, anche per gli studenti ripetenti.

«Per gli alunni che, invece, hanno rispettato il monte ore minimo di alternanza, acquisendo una serie di competenze legate al profilo di indirizzo o trasversali – spiega Fabrizio Proietti, dirigente del Miur che si occupa di alternanza – è previsto che le commissioni di esame possano valorizzare l’esperienza effettuata in sede di terza prova e durante il colloquio. Tuttavia, proprio in ragione della non obbligatorietà, le stesse commissioni, quest’anno, non potranno mai penalizzare gli studenti che non hanno potuto assolvere all’esperienza “on the job” o che vi abbiano assolto soltanto in parte».

Queste regole varranno, il prossimo giugno, anche per i candidati esterni, per i quali è possibile, tuttavia, valorizzare eventuali attività di alternanza o ad esse assimilabili, quali quelle di lavoro autonomo o dipendente. Insomma, ribadisce la circolare, le esperienze di formazione “on the job” sono elementi «di valorizzazione del curriculum dell’allievo», e la loro eventuale mancanza non dovrà «costituire in alcun modo elemento di penalizzazione nella valutazione».

La nota ministeriale conferma, infine, per gli atleti di «Alto livello», allargandone il perimetro, la riconducibilità delle attività sportive agonistiche praticate a quelle di alternanza (la Lega o la Federazione sportiva di riferimento dovrà rilasciare la relativa attestazione).

Fonte dell’articolo: IlSole24Ore



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