Quota 102: a chi spetta
Quota 102 è valida per chi ha maturato i requisiti entro il 2022 e spetta agli iscritti alle seguenti gestioni previdenziali obbligatorie gestite dall’Inps:
- assicurazione generale obbligatoria (Fondo pensione lavoratori dipendenti e gestioni speciali dei lavoratori autonomi) e gestione separata;
- forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria (ex Inpdap, ex Ipost, ex Ferrovie);
- forme sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria (ex Enpals, ex fondi speciali Inps);
- i giornalisti iscritti nel Fondo pensione lavoratori dipendenti.
Per quota 102 è necessario avere:
- almeno 64 anni di età;
- almeno 38 anni di contributi.
Se si è iscritti a più gestioni previdenziali e non si ha la pensione da una di queste, l’anzianità contributiva per quota 102 si può raggiungere anche col cumulo gratuito, sommando cioè i contributi maturati nelle varie gestioni.
Non possono andare in pensione con quota 102 le seguenti categorie:
- personale militare delle Forze Armate;
- personale di Polizia e Polizia Penitenziaria;
- personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- personale della Guardia di Finanza;
- gli iscritti alle Casse Professionali;
- gli iscritti alla Gestione Separata Inpgi 2;
- iscritti all’Enasarco;
- iscritti al Fondo clero.
Quota 102: quando parte
Le decorrenze cambiano in base al settore lavorativo:
- privato – trascorsi 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti;
- pubblico – trascorsi 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti. Per il personale della scuola e Afam la decorrenza è il 1° settembre (1° novembre per i docenti universitari) con requisiti maturati entro il 31 dicembre dell’anno di accesso alla pensione.
I dipendenti pubblici devono presentare la domanda di collocamento a riposo con un preavviso di 6 mesi.
Le amministrazioni pubbliche non possono collocare a riposo d’ufficio i dipendenti che hanno maturato i requisiti previsti per quota 102.
Quota 102: si può continuare a lavorare?
Quota 102 non è cumulabile con tutti i redditi derivanti dal lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato.
Questa formula di anticipo pensionistico, invece, è cumulabile esclusivamente con i redditi da lavoro autonomo occasionale fino a un massimo di 5.000 € lordi all’anno.
Quota 102: quando la pensione viene sospesa
L’incumulabilità della pensione quota 102 con i redditi in questione vale per il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia.
Chi ottiene, in questo periodo, redditi che derivano da lavoro dipendente o autonomo – svolto anche all’estero – si vedrà sospendere la pensione con quota 102 per l’intero anno in cui i redditi sono stati prodotti. Questo non accade, invece, se i redditi ottenuti dopo la decorrenza della pensione sono riferiti ad attività svolte in periodi precedenti.
Quota 102: quando si può avere la pensione e un reddito da lavoro
La pensione con quota 102 è cumulabile fino a 5.000 € con i redditi ottenuti grazie al lavoro autonomo occasionale, cioè nel caso di prestazioni lavorative:
- non continue e durature;
- non coordinate dal committente e svolte al di fuori dell’azienda o del ciclo produttivo;
- pagate con ritenuta d’acconto;
- escluse dall’obbligo contributivo alla gestione separata, fino a 5.000 €.
Il superamento del limite di 5.000 € lordi all’anno, a prescindere dal numero dei committenti delle prestazioni occasionali, comporta la sospensione della pensione per l’intero anno di produzione del reddito.
Di conseguenza, i titolari di pensione devono comunicare immediatamente all’Inps lo svolgimento di:
- attività lavorativa, diversa da quella autonoma occasionale da cui deriva un reddito anche inferiore a 5.000 €;
- attività autonoma occasionale da cui deriva, anche solo in previsione, un reddito superiore a 5.000 € lordi all’anno.
L’Inps potrà, così, procedere alla sospensione della pensione, recuperando eventuali rate corrisposte indebitamente.
In base al tuo profilo previdenziale, i nostri esperti potranno aiutarti a chiarirti le idee e darti indicazioni precise sulla tua prospettiva pensionistica, così potrai fare una scelta consapevole e serena per il tuo futuro.
Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza, rivolgiti alla sede Inas Cisl più vicina.
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Quota 103: a chi spetta
Quota 103 è una prestazione di tipo sperimentale che riguarda solo chi matura specifici requisiti contributivi e anagrafici entro il 31 dicembre 2023.
Possono accedere alla pensione quota 103 gli iscritti alle seguenti gestioni previdenziali obbligatorie gestite dall’Inps:
- assicurazione generale obbligatoria (Fondo pensione lavoratori dipendenti e gestioni speciali dei lavoratori autonomi) e Gestione separata;
- Forme esclusive dell’assicurazione generale (ex Inpdap, ex Ipost, ex Ferrovie);
- Forme sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria (ex Enpals, ex fondi speciali Inps);
- i giornalisti iscritti nel Fondo pensione lavoratori dipendenti.
Da queste categorie, sono esclusi:
- il personale militare delle Forze Armate;
- il personale delle Forze di Polizia e di Polizia Penitenziaria;
- il personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- il personale della Guardia di Finanza;
- gli iscritti alle Casse Professionali;
- gli iscritti alla Gestione Separata Inpgi 2;
- iscritti all’Enasarco;
- iscritti al Fondo clero.
Quota 103: quali sono i requisiti e le condizioni
Per poter accedere a quota 103, è necessario aver maturato i seguenti requisiti:
- almeno 62 anni di età (non soggetto agli incrementi della speranza di vita);
- almeno 41 anni di contributi (di cui 35 utili: esclusi cioè quelli per disoccupazione e malattia);
- cessazione di ogni rapporto di lavoro subordinato; non è richiesta la cessazione per il lavoro autonomo.
Il diritto, maturato entro il 31 dicembre 2023, può essere esercitato anche successivamente.
Quota 103: quando parte
Le decorrenze cambiano in base al settore lavorativo:
- privato – trascorsi 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti;
- pubblico – trascorsi 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti. È necessario presentare domanda di collocamento a riposo con un preavviso minimo di 6 mesi.
Quota 103: si può continuare a lavorare?
La pensione quota 103 – analogamente alle pensioni quota 100 e quota 102 – non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, parasubordinato o autonomo, nel periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia.
Sono cumulabili i soli redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 € lordi annui, e i compensi per prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale di durata non superiore a 45 giornate annue.
Quota 103: incentivo a posticipare il pensionamento
I lavoratori dipendenti privati e pubblici che abbiano raggiunto i requisiti richiesti per la pensione quota 103 entro il 2023 e non abbiano ancora l’età pensionabile, possono, se decidono di continuare a lavorare, rinunciare all’accredito dei contributi a loro carico, ottenendone il versamento in busta paga.
In base al tuo profilo previdenziale, i nostri esperti potranno aiutarti a chiarirti le idee e darti indicazioni precise sulla tua prospettiva pensionistica, così potrai fare una scelta consapevole e serena per il tuo futuro.
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