L’aumento dell’anzianità anagrafica e contributiva spaventa il personale scolastico Non mancano le richieste di trattenimento in servizio
A otto giorni dalla scadenza, fissata dalla ministra dell’istruzione Valeria Fedeli al 20 dicembre, del termine entro il quale i docenti e il personale educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, ivi compresi gli insegnanti di religione in servizio con contratto a tempo indeterminato possono presentate la domanda di cessazione dal servizio con effetto dal 1° settembre 2018, si fortifica la sensazione che si stia andando verso un esodo di massa. Quasi la metà degli ottantamila docenti ed Ata, che a ItaliaOggi risultano possedere al 31 dicembre 2018 i requisiti minimi per accedere al trattamento pensionistico sia di vecchiaia che anticipato o a quelli richiesti per aderire all’opzione donna, sarebbero infatti orientati a presentare la domanda di cessazione dal servizio, oppure l’ hanno già presentata utilizzando le istanze on line disponibili sul sito del Miur sin dal 23 novembre 2017.
La causa di questo possibile se non addirittura probabile esodo sarebbe principalmente l’aumento dal 1° gennaio 2019 – come si legge nei commi 82 e seguenti del disegno di legge di bilancio 2018 approvato dal Senato il 30 novembre – dell’età anagrafica che passerebbe da 66 anni e sette mesi a 67 anni e dell’anzianità contributiva che passerebbe da 41 anni e dieci mesi a 42 anni e tre mesi per le donne e da 42 anni e dieci mesi a 43 anni e tre mesi per gli uomini. Un aumento che per il personale della scuola, che a norma della legge n. 449/1997 può accedere al trattamento pensionistico solo a decorrere dal 1° settembre successivo a quello della presentazione della domanda di cessazione dal servizio, si tradurrebbe in un aumento di ulteriori cinque mesi sia di età anagrafica che di anzianità contributiva.
Trattenimento in servizio oltre i limiti di età
In controtendenza non mancano invece istanze di trattenimento in servizio oltre i limiti di età al fine sia di maturare il massimo dell’anzianità contributiva che di beneficiare degli aumenti stipendiali ipotizzati nel contesto del rinnovo contrattuale in corso di definizione.
Questa del trattenimento in servizio oltre i limiti di età, ma comunque non oltre il settantesimo anno di età, era una possibilità consentita in passato per effetto di quanto disponeva il comma 5 dell’articolo 509 del decreto legislativo n. 297/1994. Abrogato tale comma dal decreto legge n. 90/2014, la possibilità di essere trattenuti in servizio è circoscritta esclusivamente al verificarsi di due fattispecie.
La prima è quella prevista dal comma 3 del predetto articolo 509, comma espressamente richiamato sia dal decreto ministeriale prot. n. 919 che dalla circolare prot. n. 50436, entrambi datati 23 novembre 2017. Il comma 3 dispone che è consentito essere trattenuti in servizio oltre i limiti di età ma solo al fine di raggiungere il minimo dell’anzianità contributiva richiesta per il diritto a pensione. Ne consegue che per l’anno scolastico 2018/2019 avrà diritto, su formale richiesta in forma cartacea presentata entro il 20 dicembre 2017, di essere trattenuto in servizio il personale che compiendo 66 anni e sette mesi entro il 31 agosto 2018 non può fare valere i venti anni di contribuzione effettivamente versata. Non solo utili le contribuzioni accreditate figurativamente a qualsiasi titolo.
La seconda è quella prevista dall’art. 1, comma 257, della legge n. 208/2015. Tale comma, anch’esso richiamato dal decreto ministeriale prot. n. 919 e dalla citata circolare prot. n. 50436, dispone che al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni.
Pensione anticipata in regime di part-time
La possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato continuando a permanere in servizio in regime di part-time è consentita dal comma 185 dell’articolo 1 della legge n. 662/1996, regolamentata dal decreto ministeriale n. 331/1997 ed espressamente richiamata dalla più volte circolare prot. n.50436.
La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico anticipato, sottolinea la circolare, deve essere presentata per il tramite delle istanze on line entro il 20 dicembre 2017 esclusivamente da chi può fare valere i requisiti per la pensione anticipata( 41 anni e dieci mesi per le donne e 42 e dieci mesi per gli uomini) e non avere ancora compiuto al 31 agosto 2018 il sessantacinquesimo anno di età.
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Fonte dell’artico: ItaliaOggi