Docente erroneamente estromessa da lista invalidi va risarcita dal ministero per gli stipendi non percepiti

Docente erroneamente estromessa da lista invalidi va risarcita dal ministero per gli stipendi non percepiti

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La sentenza della cassazione. escluso invece il pagamento dei contributi previdenziali

L’erroneo accertamento della Commissione medica che ha condotto il Provveditorato a depennare una candidata dal beneficio della riserva per gli invalidi civili, dalla stessa fatto valere al momento della iscrizione nella graduatoria degli aspiranti alle supplenze della scuola, comporta il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale pari alle retribuzione perse, con esclusione dei soli contributi previdenziali. Sono queste le indicazioni della Cassazione (Sentenza n.25225/2020) che ha confermato il risarcimento del danno stabilito dalla Corte di appello, con la sola esclusione del versamento dei contributi previdenziali in assenza di prestazione lavorativa.

Un candidata inserita nella riserva degli invalidi civili nelle graduatorie per supplenze, presso il Provveditorato agli Studi, dopo la visita di revisione della Commissione medica è risultata non più invalida, con conseguente suo depennamento, da parte del Provveditorato, dalla graduatoria. Avverso la decisione della sua cancellazione la candidata ha proposto ricorso davanti al giudice del lavoro per risarcimento del danno subito. La Corte di appello, in riforma della decisione di rigetto del Tribunale di primo grado, ha riconosciuto l’errore della Commissione medica, disponendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, per tutto il periodo di disoccupazione, con regolarizzazione anche della posizione contributiva e previdenziale. Il Ministero del Lavoro ha, quindi, proposto ricorso in Cassazione sostenendo la competenza del Ministero dell’Istruzione, oltre ad evidenziare l’errore della Corte di appello per avere fatto coincidere il danno con le retribuzioni non percepite, senza che la candidata avesse allegato e dimostrato i pregiudizi di tipo patrimoniale derivati dalla condotta illecita.

Infine, il Ministero si è doluto della condanna ricevuta anche per il pagamento di contributi previdenziali in relazione ad un rapporto di impiego mai instaurato. In via principale è inammissibile la questione sollevata sul Ministero competente, non essendo stato eccepito in sede di giudizio. Infatti, Il Ministero nella sua costituzione tardiva si è limitato fare leva sull’assenza di responsabilità dello Stato, asserendo che dell’errore commesso dalla Commissione medica doveva rispondere la Asl, ma non ha mosso alcuna contestazione in merito all’individuazione dell’organo statale nei cui confronti il rapporto processuale doveva essere instaurato. Avuto riguardo alla doglianza sulla asserita perdita di chance il cui danno avrebbe dovuto essere dimostrato dalla ricorrente, i giudici di Piazza Cavour hanno evidenziato come, una volta provata la probabilità di ottenere il risultato utile, ossia l’assunzione, l’ammontare delle retribuzioni non percepite costituisce un parametro da utilizzare ai fini della quantificazione del danno. Nel caso di specie, infatti, ove la candidata non fosse stata illegittimamente dichiarata decaduta dal beneficio della riserva in favore degli invalidi civili, la stessa sarebbe stata sicuramente assunta dal Ministero dell’Istruzione, il quale aveva, invece, stipulato il contratto con riservisti che nella graduatoria erano collocati in posizione successiva.

Tale mancato guadagno, nel periodo in cui la candidata estromessa è risultata disoccupata, ha rappresentato correttamente il danno risarcibile. Va, invece, riformata la decisione dei giudici di appello che hanno errato nel condannare il Ministero del Lavoro a regolarizzare la posizione previdenziale della candidata estromessa. Infatti, qualora il rapporto di lavoro non venga ad esistenza ed il lavoratore agisca per il risarcimento del danno derivato dalla mancata assunzione, non può il danneggiato domandare la costituzione della posizione previdenziale a titolo di risarcimento in forma specifica, perché il rapporto previdenziale, che è indisponibile, sorge solo in presenza dei necessari requisiti richiesti dalla legge e l’istituto assicuratore non può accettare contributi che non siano effettivamente dovuti.

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