IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale D’Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica a norma dell’articolo 2 della predetta legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) e successive modificazioni;
VISTO in particolare l’articolo 1 comma 107 della suddetta legge n. 228 del 2012 che prevede che “i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”;
VISTO altresì, il comma 107-bis dell’articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012, che stabilisce che il termine ultimo di validità ai fini dell’equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 è prorogato al 31 dicembre 2021;VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 gennaio 2018, n. 14, concernente l’istituzione dei diplomi accademici di secondo livello ordinamentali;
VISTO l’articolo 3 della citata legge 508 del 1999, che istituisce il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM) ed in particolare, il comma 1 lettera d), del suddetto articolo il quale stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;
CONSIDERATO che il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale, costituito con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 16 febbraio 2007, è stato prorogato sino al 31 dicembre 2012 e, che non essendo stata prevista una proroga ulteriore è decaduto il 15 febbraio 2013;VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed in particolare, l’articolo 1, comma 27, della predetta legge il quale prevede che nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall’articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento 19 ottobre 2015, n. 2326, con il quale è stata costituita, presso il Dipartimento della formazione superiore e per la ricerca, una Commissione che, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale, svolge le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi Afam delle Istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento 2 novembre 2015, n. 2454 con il quale è stata integrata la suddetta Commissione con esperti del settore delle Accademie di belle arti, sia statali che private;
VISTO il parere favorevole espresso in data 24 gennaio 2019 dalla Commissione di valutazione degli ordinamenti didattici di cui al citato decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 19 ottobre 2015, n. 2326;
DECRETA
Art. 1 I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 1, comma 102, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a conclusione dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti fino al termine di cui al comma 107-bis del predetto articolo 1 e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo la tabella di corrispondenza allegata al presente decreto.
Il MINISTRODott. Marco Bussetti
Documenti Allegati
da: MIUR