Mobilità degli insegnanti: aggirata la Legge 107?
L’articolo 22, del contratto 2016-2018, dove si parla del divieto di chiedere trasferimento per tre anni nel caso in cui si sia ottenuto a domanda la sede richiesta in modo da assicurare un po’ di continuità didattica, non fa riferimento alla mobilità di ambito, bensì da scuola a scuola.
Più precisamente l’art. 22, comma 4, lettera a1) prevede come materia di contrattazione integrativa nazionale: “al fine di perseguire il principio della continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria non prima di tre anni dalla precedente, qualora abbiano ottenuto l’istituzione scolastica richiesta volontariamente”.
Ma la 107/15 ha previsto che non vi sia più la mobilità da scuola a scuola su domanda dei docenti, bensì vi sia la chiamata dall’ambito territoriale dei docenti da parte della scuola.
La rivoluzione della Buona Scuola aveva capovolto i due poli della mobilità: non era più il docente a scegliere la scuola, ma era la scuola che sceglieva il docente.
La formulazione del nuovo articolo 22 dell’ipotesi contrattuale, dove si parla di istituzione scolastica ottenuta su richiesta volontaria, farebbe intendere un ritorno alle regole precedenti la 107, con mobilità da scuola a scuola senza passare dalla chiamata dall’ambito.
Un ritorno all’antico che era già avvenuto con la contrattazione integrativa sulla mobilità 2017-18 e recentemente confermata anche per quella del 2018-19, dove si era convenuto di sospendere temporaneamente l’applicazione della 107, ripristinando le vecchie regole sulla mobilità.
Se la formulazione del nuovo art. 22 va interpretata in quel senso, cadrebbe uno dei pilastri della Buona Scuola. La norma della chiamata non verrebbe disapplicata: sarebbe svuotata. Ma la ministra dell’istruzione Fedeli, nell’intervista a Tuttoscuola, afferma il contrario: “Nessuno ha toccato il meccanismo degli incarichi di docenza previsto dalla legge”. Nell’intervista si sofferma più ampiamente sul tema e sulla mobilità dei docenti in generale.
Fonte dell’articolo: Tuttoscuola.com