Abilitazioni riservate, accesso a graduatoria unica

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Presidi come gli altri dirigenti

Impossibile partecipare per più classi

di Carlo Forte

Il concorso straordinario sarà bandito a livello regionale solo per le classi di concorso o per i posti di sostegno dove risulteranno vacanti cattedre e posti nel triennio compreso tra l’anno scolastico 2020/2021 e il 2022/2023. Pertanto, la possibilità di conseguire la mera abilitazione all’insegnamento sarà consentita solo ai soggetti che parteciperanno alla selezione straordinaria nelle regioni dove il concorso sarà bandito e nelle classi di concorso o nel sostegno per le quali sarà indetto. Lo prevede il comma 3, dell’articolo 1, del decreto legge 126/2019, attualmente in corso di esame alla camera per la conversione in legge (ac 2222). Il dispositivo prevede, inoltre, al comma 8, che i candidati potranno partecipare per una sola classe di concorso oppure, in alternativa, per il sostegno.

A differenza del concorso ordinario, dove è possibile partecipare per più classi di concorso e, contemporaneamente, anche per il sostegno, i candidati al concorso straordinario potranno partecipare alle selezioni solo per una singola specialità: chi parteciperà per una classe di concorso non potrà chiedere di accedere alle selezioni anche per altra classe di concorso e non potrà chiedere nemmeno di partecipare, contemporaneamente, per il sostegno. E viceversa: chi chiederà di partecipare per il sostegno non potrà accedere alle selezioni, contemporaneamente, per una o più classi di concorso. Non è ancora chiaro, invece, se chi parteciperà per il sostegno potrà farlo sia per la scuola secondaria di I grado che per quella di II grado o viceversa.

Se il legislatore non interverrà a sciogliere il nodo, il rischio che si corre è quello di incappare nell’ennesimo contenzioso seriale. La norma, infatti, non esclude tassativamente la possibilità di partecipare congiuntamente al concorso straordinario per entrambe le specialità del sostegno nelle scuole secondarie (I e II grado).

Pertanto, un’interpretazione restrittiva, a livello di normazione secondaria, potrebbe andare a infrangersi contro eventuali decisioni di segno contrario da parte della magistratura amministrativa. Il divieto di partecipazione «multipla» non vale, invece, per il concorso ordinario. I candidati al concorso straordinario, dunque, potranno partecipare contemporaneamente, al concorso ordinario. E ai fini del concorso ordinario potranno accedere, contestualmente, a tutte le classi di concorso e alle specialità di sostegno per le quali possiedano i titoli di accesso.

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