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Il voto finale sul provvedimento (che passerà poi all’esame del Senato) arriverà il 21 febbraio. Il testo è stato parzialmente corretto, dopo le proteste dei benzinai, con alcune novità
di Andrea Gagliardi
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La Camera ha confermato la fiducia al governo sul decreto legge carburanti con 174 voti a favore, 107 contrari e tre astenuti. Il voto finale sul provvedimento (che passerà poi all’esame del Senato) arriverà il 21 febbraio. Il testo era stato parzialmente corretto, dopo le proteste dei benzinai con alcune novità.
Benzinai e consumatori delusi
Resta l’obbligo di esporre i cartelloni con il prezzo medio accanto al prezzo praticato. E per gli automobilisti arriva anche l’app consultabile sul telefonino. Ma si riducono le sanzioni per i gestori dei distributori di benzina che violano le nuove regole. Modifiche in gran parte attese, visto che ricalcano l’accordo raggiunto al tavolo tra governo e gestori: a sorpresa, però, sulle sanzioni si interviene con un taglio inferiore a quello annunciato. Malgrado l’intervento abbia deluso sia i benzinai (che vi leggono una mossa punitiva) che i consumatori, il governo ha deciso di non apportare ulteriori modifiche.
Confermato obbligo di esposizione del prezzo medio
L’emendamento del governo presentato alla commissione Attività produttive della Camera conferma innanzitutto – nonostante la bocciatura dell’Antitrust – l’obbligo per i distributori su strade e autostrade di esporre «con adeguata evidenza» i cartelloni con la media dei prezzi di riferimento accanto ai prezzi praticati.
Sanzioni ridotte
L’emendamento interviene anche sulle multe, riducendo la sanzione per chi viola l’obbligo di comunicazione dei prezzi al Ministero (va fatta settimanalmente e se il prezzo varia) e di esposizione dei cartelli. Si va da un minimo di 200 ad un massimo di 2mila euro, in base al fatturato dell’esercente: meno dei 500-6mila euro previsti inizialmente, ma più di quanto promesso (da 200 a 800 euro) al tavolo tra i benzinai e il governo.
Allentata la stretta sulla chiusura delle attività
Vengono inoltre allentati i termini per incorrere nella sospensione dell’attività: scatta se la violazione viene reiterata per «almeno 4 volte anche non consecutive» in 60 giorni (e non più dopo la terza) e viene disposta per un periodo da 1 a 30 giorni (prima era da 7 a 90).
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